REPUBBLICA DELLO YEMEN
AUTORITA’ GENERALE PER L’INVESTIMENTO
DIPARTIMENTO PROMOZIONI
L’AUTORITA’ GENERALE PER L’INVESTIMENTO E’ STATA ISTITUITA NEL MARZO DEL 1992, SECONDO LA LEGGE D’INVESTIMENTO N° 22 DEL 1991, QUALE ENTE UNICO RESPONSABILE DI ORGANIZZARE E PROMUOVERE GLI INVESTIMENTI.
FUNZIONI PRINCIPALI DELL’AUTORITA’
· Promuovere investimenti all’interno del Paese e all’estero, e prestare servizi agli investitori.
· Indicare, esaminare, promuovere le opportunità d’investimento.
· Verificare e analizzare leggi e ordinamenti che riguardano gli investimenti, occuparsi delle ricerche sui problemi che li ostacolano e proporre soluzioni che li risolvano.
· Registrare gli investimenti e sostenere gli investitori nel superare le eventuali difficoltà incontrate.
· Rafforzare i rapporti che legano il Paese agli altri Paesi Arabi e amici e alle aziende e organizzazioni regionali e internazionali che si occupano di investimenti.
L’Autorità è diretta da un Consiglio d’Amministrazione, presieduto dal Premier Yemenita e comprende tra i suoi membri numerosi ministri oltre il Presidente dell’Autorità stessa, e il presidente dell’Unione delle Camere di Commercio e dell’Industria.
Il Consiglio d’Amministrazione ha il compito di disegnare la politica d’investimento ed approvare programmi e piani dell’Ente.
L’Autorità è composta da vari dipartimenti che procedono a svolgere i compiti che gli vengono assegnati, sotto la sovrintendenza e direzione del Presidente e del Direttore Generale dell’Ente.
ALCUNI INCENTIVI DELLA LEGGE D’INVESTIMENTO N° 22 DEL 2002
AGEVOLAZIONI
- Trattare con l’Autorità come unica assoluta fonte d’investimento.
- Fornire tutte le informazioni necessarie agli investitori.
- Semplificare le procedure e gli atti necessari per costruire, ampliare e sviluppare i progetti d’investimento.
- Agevolare le procedure per importare le esperienze straniere ed estere, che mancano a livello locale.
GARANZIE
- Parità ed uguaglianza di trattamento tra l’investitore Yemenita e non Yemenita, in tutti i compiti e diritti.
- Piena libertà per i non Yemeniti di gestire autonomamente i progetti d’investimento, le imprese relative e gli immobili secondo le proprie valutazioni della situazione economica e le circostanze dei lavori.
- Diritto d’esportazione dei prodotti ricavati, senza obblighi ed ostacoli.
- Le imprese, i loro capitali e fonti finanziarie non vengono nazionalizzati, sequestrati o confiscati e non sono soggetti a congelamento o affidamento alla custodia cautelativa o tramite sentenze giudiziarie.
- Piena libertà per gli investitori di trasferimento di capitali finanziari in valute straniere da o per la Repubblica Yemenita, ed eventuali esportazioni di capitali d’investimento in valuta o beni in caso di cessazione di attività o per altri motivi.
- La legge non permette l’annullamento delle licenze o della registrazione delle imprese rilasciate in base alla stessa legge, e non revoca qualsiasi diritto o esenzioni concessi senza la sentenza giudiziaria .
- L’investitore ha il pieno diritto di scegliere una di queste procedure per risolvere ogni controversia:
-
A. Convenzione unitaria per l’investimento dei capitali finanziari arabi nei Paesi Arabi
B. Convenzione Internazionale per risolvere le controversie di investimento che si sviluppano tra i Paesi e i cittadini degli altri Paesi.
C. Convenzioni Internazionali o bilaterali delle quali la Repubblica Yemenita fa parte.
D. Discipline arbitrarie commerciali specifiche delle leggi internazionali dell’O.N.U.
E. Ordinamento e discipline arbitrarie all’interno della Repubblica Yemenita.
- Possibilità d’assicurare l’impresa dell’investitore contro pericoli di genere non commerciale in qualsiasi delle seguenti Istituzioni Internazionali:
1. Organizzazione araba per l’assicurazione sugli investimenti
2. Agenzia Internazionale per l’assicurazione sugli investimenti
3. Organizzazione Islamica per l’assicurazione sugli investimenti e crediti d’esportazione
ESENZIONI
- Esenzione su tasse e tariffe doganali sui soggetti fissi, necessarie per costruire, ampliare, sviluppare le imprese d’investimento.
- Esenzione dal dazio doganale e dalle tasse sui materiali necessari alla produzione agricola, del pesce, del bestiame, e esenzione pari al 50% sui materiali di produzione per le imprese già esistenti, autorizzate e registrate.
- Esenzione dalle tasse sui progetti per la durata di 7 anni a decorrere dalla data d’introduzione o di svolgimento dell’attività, che potrà essere prorogata fino ad altri 2 anni e per un massimo di sedici anni complessivi nei seguenti casi:
A. Imprese che si stabiliscono o vengono realizzate nella zona indicata come zona (B) (cioè nelle periferie delle grandi città come Sana’a’, Aden, Taaz, Hudayedah, Makalah).
B. Imprese i cui beni immobili locali superano il 25% della stima totale dei beni immobili relativi all’impresa.
C. Imprese di proprietà di aziende pubbliche le cui quotazioni di titoli pubblici non sono inferiori al 25% del capitale speso.
- Se le imprese subiscono perdite durante il periodo d’esenzione, l’esenzione stessa verrà rimandata durante quell’anno e gli anni successivi alla perdita per un periodo massimo di 3 anni.
- Esenzione dalle tasse sui beni immobili e dal dazio di legalizzazione degli atti costituenti delle imprese, e di tutti gli atti legati alle imprese sin alla loro completa realizzazione.
- Esenzione dalle tasse sui redditi di profitto erogati e distribuiti dalle imprese.
- Esenzione da tutte le tasse e dazi di qualsiasi genere imposti sulle esportazioni.
- Esenzione dalle tasse di produzione e consumo o da altre tasse imposte sui prodotti e servizi d’esportazione estera.
- Esenzione dalle tasse imposte sui profitti ricavati dalle entrate d’esportazione dopo la fine del periodo fissato per l’esenzione all’impresa.
- Concessione alle imprese che si ampliano delle stesse esenzioni dalle tasse e per lo stesso periodo, pari alla stima del capitale aggiunto.