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L’AUTORITA’ GENERALE PER L’INVESTIMENTO
E’ STATA ISTITUITA NEL MARZO DEL 1992, SECONDO LA LEGGE
D’INVESTIMENTO N° 22 DEL 1991, QUALE ENTE UNICO
RESPONSABILE DI ORGANIZZARE E PROMUOVERE GLI INVESTIMENTI.
FUNZIONI PRINCIPALI DELL’AUTORITA’
· Promuovere investimenti all’interno
del Paese e all’estero, e prestare servizi agli investitori.
· Indicare, esaminare, promuovere le opportunità
d’investimento.
· Verificare e analizzare leggi e ordinamenti che riguardano
gli investimenti, occuparsi delle ricerche sui problemi che
li ostacolano e proporre soluzioni che li risolvano.
· Registrare gli investimenti e sostenere gli investitori
nel superare le eventuali difficoltà incontrate.
· Rafforzare i rapporti che legano il Paese agli altri
Paesi Arabi e amici e alle aziende e organizzazioni regionali
e internazionali che si occupano di investimenti.
L’Autorità è
diretta da un Consiglio d’Amministrazione, presieduto
dal Premier Yemenita e comprende tra i suoi membri numerosi
ministri oltre il Presidente dell’Autorità stessa,
e il presidente dell’Unione delle Camere di Commercio
e dell’Industria.
Il Consiglio d’Amministrazione ha il compito di disegnare
la politica d’investimento ed approvare programmi e
piani dell’Ente.
L’Autorità è
composta da vari dipartimenti che procedono a svolgere i compiti
che gli vengono assegnati, sotto la sovrintendenza e direzione
del Presidente e del Direttore Generale dell’Ente.
ALCUNI INCENTIVI DELLA LEGGE D’INVESTIMENTO
N° 22 DEL 2002
AGEVOLAZIONI
- Trattare con l’Autorità come
unica assoluta fonte d’investimento.
- Fornire tutte le informazioni necessarie
agli investitori.
- Semplificare le procedure e gli
atti necessari per costruire, ampliare e sviluppare i progetti
d’investimento.
- Agevolare le procedure per importare
le esperienze straniere ed estere, che mancano a livello
locale.
GARANZIE
- Parità ed uguaglianza di trattamento
tra l’investitore Yemenita e non Yemenita, in tutti
i compiti e diritti.
- Piena libertà per i non
Yemeniti di gestire autonomamente i progetti d’investimento,
le imprese relative e gli immobili secondo le proprie valutazioni
della situazione economica e le circostanze dei lavori.
- Diritto d’esportazione dei
prodotti ricavati, senza obblighi ed ostacoli.
- Le imprese, i loro capitali e fonti
finanziarie non vengono nazionalizzati, sequestrati o confiscati
e non sono soggetti a congelamento o affidamento alla custodia
cautelativa o tramite sentenze giudiziarie.
- Piena libertà per gli investitori
di trasferimento di capitali finanziari in valute straniere
da o per la Repubblica Yemenita, ed eventuali esportazioni
di capitali d’investimento in valuta o beni in caso
di cessazione di attività o per altri motivi.
- La legge non permette l’annullamento
delle licenze o della registrazione delle imprese rilasciate
in base alla stessa legge, e non revoca qualsiasi diritto
o esenzioni concessi senza la sentenza giudiziaria .
- L’investitore ha il pieno
diritto di scegliere una di queste procedure per risolvere
ogni controversia:
-
A. Convenzione unitaria per l’investimento
dei capitali finanziari arabi nei Paesi Arabi
B. Convenzione Internazionale per risolvere le controversie
di investimento che si sviluppano tra i Paesi e i cittadini
degli altri Paesi.
C. Convenzioni Internazionali o bilaterali delle quali
la Repubblica Yemenita fa parte.
D. Discipline arbitrarie commerciali specifiche delle
leggi internazionali dell’O.N.U.
E. Ordinamento e discipline arbitrarie all’interno
della Repubblica Yemenita.
- Possibilità d’assicurare
l’impresa dell’investitore contro pericoli di
genere non commerciale in qualsiasi delle seguenti Istituzioni
Internazionali:
1. Organizzazione araba per l’assicurazione
sugli investimenti
2. Agenzia Internazionale per l’assicurazione
sugli investimenti
3. Organizzazione Islamica per l’assicurazione
sugli investimenti e crediti d’esportazione
ESENZIONI
- Esenzione su tasse e tariffe doganali
sui soggetti fissi, necessarie per costruire, ampliare,
sviluppare le imprese d’investimento.
- Esenzione dal dazio doganale e
dalle tasse sui materiali necessari alla produzione agricola,
del pesce, del bestiame, e esenzione pari al 50% sui materiali
di produzione per le imprese già esistenti, autorizzate
e registrate.
- Esenzione dalle tasse sui progetti
per la durata di 7 anni a decorrere dalla data d’introduzione
o di svolgimento dell’attività, che potrà
essere prorogata fino ad altri 2 anni e per un massimo di
sedici anni complessivi nei seguenti casi:
A. Imprese che si stabiliscono o vengono
realizzate nella zona indicata come zona (B) (cioè
nelle periferie delle grandi città come Sana’a’,
Aden, Taaz, Hudayedah, Makalah).
B. Imprese i cui beni immobili locali superano il 25%
della stima totale dei beni immobili relativi all’impresa.
C. Imprese di proprietà di aziende pubbliche le
cui quotazioni di titoli pubblici non sono inferiori al
25% del capitale speso.
- Se le imprese subiscono perdite durante
il periodo d’esenzione, l’esenzione stessa verrà
rimandata durante quell’anno e gli anni successivi
alla perdita per un periodo massimo di 3 anni.
- Esenzione dalle tasse sui beni
immobili e dal dazio di legalizzazione degli atti costituenti
delle imprese, e di tutti gli atti legati alle imprese sin
alla loro completa realizzazione.
- Esenzione dalle tasse sui redditi
di profitto erogati e distribuiti dalle imprese.
- Esenzione da tutte le tasse e dazi
di qualsiasi genere imposti sulle esportazioni.
- Esenzione dalle tasse di produzione
e consumo o da altre tasse imposte sui prodotti e servizi
d’esportazione estera.
- Esenzione dalle tasse imposte sui
profitti ricavati dalle entrate d’esportazione dopo
la fine del periodo fissato per l’esenzione all’impresa.
- Concessione alle imprese che si
ampliano delle stesse esenzioni dalle tasse e per lo stesso
periodo, pari alla stima del capitale aggiunto.
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